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There are no translations available. PORTABILITA' DEI MUTUI
La “portabilità” dei finanziamenti, introdotta dall’art.
8 D.L. 7/2007, è sempre gratuita e non ammette l’addebito di nessun onere, già dalla data di entrata di vigore del medesimo decreto (1 febbraio 2007) e anche prima delle precisazioni offerte successivamente dalle leggi 244/2007 e 2/2009. Inoltre, il comportamento omissivo dell’intermediario che ostacoli il cliente nell'esercizio di tale diritto è fonte di responsabilità, con l’obbligo di risarcire il relativo danno. |