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There are no translations available. Modifica dello spread nei mutui
La facoltà per l'intermediario di modificare
unilateralmente i tassi e le altre condizioni di contratto (art. 118 TUB) è subordinata all'esistenza di un giustificato motivo (introdotto dal D.L. 223/2006), volto a salvaguardare nel tempo l’equilibrio delle condizioni stesse. Nel caso di un contratto di finanziamento a tasso variabile, le variazioni dell’indice di riferimento sono fisiologiche e gravano in maniera pienamente equilibrata su entrambe le parti, per cui è esclusa in radice la possibilità per l’intermediario di introdurre modifiche peggiorative al tasso (nel caso concreto era stato aumentato unilateralmente lo spread). |